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La sede della Popolare di Bari
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Banche, niente risarcimento alla PopBari sul caso Tercas: la decisione del tribunale Ue sul salvataggio impedito da Bruxelles

di Emma Bonotti (Mf-Newswires)
20 dicembre 2023, 12:20 Ultimo aggiornamento: 12:48

La Banca Popolare di Bari aveva presentato una richiesta di risarcimento danni contro l’Unione Europea per non aver consentito la ricapitalizzazione della Tercas da parte del Fondo Interbancario (Fitd), giudicata un aiuto di Stato. La decisione della Commissione europea è stata poi dichiarata illegittima dalla Corte di giustizia Ue | Ecco le banche meno rischiose secondo la Bce. Italiane ben posizionate in Europa in base ai requisiti di capitale | Mps, Tercas, Etruria e le altre. Chi paga i 38 miliardi di risorse bruciate?

Il Tribunale Ue respinge il ricorso presentato dalla Banca Popolare di Bari con la richiesta di risarcimento danni nell'ambito del dossier degli aiuti di Stato per Tercas. «L’Unione non deve risarcire il danno asseritamente subìto dalla Banca Popolare di Bari a causa di una decisione della Commissione in merito alla misura di aiuto dell'Italia a favore di Banca Tercas», recita una nota del Tribunale. L'istituto pugliese è condannato a pagare le spese.

Dieci anni di contesa legale

Facciamo un passo indietro. Nel 2013  la banca italiana Banca Popolare di Bari aveva manifestato il proprio interesse a sottoscrivere un aumento di capitale di Banca Tercas, finita in amministrazione straordinaria a seguito di irregolarità accertate dalla Banca d’Italia. La manifestazione di interesse della PopBari era tuttavia subordinata alla condizione che il deficit patrimoniale della Tercas venisse interamente coperto dal Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi, il cosiddetto Fitd. Si tratta di un consorzio di diritto privato tra banche, a carattere mutualistico, destinato a intervenire a titolo della garanzia legale dei depositi e che può anche sostenere, in maniera preventiva e volontaria, un membro posto in regime di amministrazione straordinaria. Nel 2014 il Fitd ha deciso di coprire il deficit della Tercas e di concederle alcune garanzie. Dal 1 ottobre 2014 l'intero patrimonio della Tercas è passato nelle mani della popolare.

A questo punto però interviene l'Unione. Con decisione del 23 dicembre 2015, – sottolinea la nota del tribunale Ue – la Commissione ha constatato che tale intervento del Fitd a favore della Tercas costituiva un aiuto di Stato illegittimo concesso dall'Italia alla Tercas e ne ha ordinato il recupero. Con una sentenza del 19 marzo 2019, il Tribunale ha annullato la decisione della Commissione e successivamente, il 2 marzo 2021, la Corte di giustizia ha confermato tale conclusione con una sentenza.

La PopBari ha quindi adito ottenere la condanna dell'Unione europea al risarcimento dei danni «da essa asseritamente subiti a seguito dell'adozione della decisione della Commissione». Ma mercoledì 20 dicembre il Tribunale respinge il ricorso della banca.

Lente sulla decisione del Tribunale

Perché l'Ue debba risarcire i danni causati dalle sue istituzioni devono essere soddisfatte tre condizioni: «una violazione sufficientemente qualificata di una norma giuridica dell'Unione che conferisce dei diritti ai singoli, il verificarsi di un danno e l'esistenza di un nesso di causalità tra detta violazione e il danno verificatosi». Per quanto riguarda la prima condizione, il Tribunale constata che l'articolo 107 Tfue (il Trattato sul funzionamento dell'Unione europea), che definisce la nozione di «aiuti di Stato incompatibili con il mercato interno», deve essere qualificato come norma preordinata a conferire dei diritti ai singoli, come la PopBari in quanto beneficiaria delle misure di aiuto citate che sono state erroneamente qualificate come aiuti di Stato e il cui importo è stato recuperato a seguito della decisione della Commissione del 23 dicembre 2015, oggi annullata.

Tuttavia, secondo il Tribunale non esiste una «violazione sufficientemente qualificata di tale norma», in quanto «l'irregolarità commessa della Commissione non è estranea al comportamento normale, prudente e diligente di un'istituzione incaricata di vigilare sull'applicazione delle regole di concorrenza in un contesto particolarmente complesso». Il Tribunale aggiunge, quanto al nesso di causalità diretto, che «il comportamento della Commissione non è la causa diretta e determinante del danno asseritamente subìto, che consisterebbe nella perdita di depositi e di clientela».

PopBari potrà impugnare la decisione davanti alla Corte

E adesso? La banca può presentare un'impugnazione contro la decisione del Tribunale davanti alla Corte. Ma l'impugnazione dovrà essere limitata alle questioni di diritto e dovrà essere presentata entro due mesi e dieci giorni dalla notifica della decisione. (riproduzione riservata)



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