In attesa di verificare se nella legge di bilancio 2025 sarà alla fine confermato l'avvio di una nuova finestra generalizzata di silenzio assenso con l'obiettivo di conferire nuovo impulso alle adesioni alla previdenza complementare (ci sono emendamenti in tal senso), i fondi pensione trovano comunque attenzione nella manovra finanziaria. Questo perché è prevista l'attribuzione, su base volontaria, di una funzione di eventuale complemento al raggiungimento della soglia necessaria per accedere al pensionamento di vecchiaia, con particolare riferimento ai giovani che rientrano integralmente nella applicazione del metodo di calcolo contributivo.
Va ricordato che per i lavoratori assunti dal 1° gennaio 1996, la cui pensione è determinata con il contributivo, il requisito per la pensione di vecchia si compone di un profilo anagrafico, pari a 67 anni, e una anzianità minima di 20 anni. Con la condizione, però, che l'importo della pensione risulti essere non inferiore all'importo dell'assegno sociale che nel 2024 è pari a 534,41 euro al mese per 13 mensilità (fino allo scorso anno la soglia era pari a 1,5 volte l'assegno sociale). Se questa condizione non si realizza si può andare in pensione ad una età anagrafica più avanzata (attualmente pari a 71 anni) con un requisito di contribuzione effettiva pari a cinque anni.Va ricordato che per i contributivi puri si prevede anche il canale di pensionamento anticipato per cui si richiedono 64 anni di età e 20 anni di anzianità contributiva. E' poi necessario che l'importo della pensione sia pari a tre volte l'assegno sociale per le donne senza figli e per gli uomini, 2,8 volte per le donne con un figlio e 2,6 volte per le donne con almeno due figli. C'è poi una finestra trimestrale prima di percepire l'assegno e un tetto massimo d'importo pari a cinque volte il trattamento sino alla maturazione del requisito di età per la pensione di vecchiaia ordinaria pari a 67 anni.
Cosa prevede ora la legge di bilancio 2025? A decorrere dal 1° gennaio del prossimo anno, ai soli fini del raggiungimento dell'importo soglia mensile dell'assegno sociale stabilito per l'accesso alla pensione di vecchiaia, in caso di opzione per la prestazione in forma di rendita, solo su richiesta dell'assicurato, può essere computato, unitamente all'ammontare mensile della prima rata di pensione di base, anche il valore teorico di una o più prestazioni di rendita di forme pensionistiche di previdenza complementare richieste dall'assicurato. Il testo normativo precisa poi che il valore teorico delle rendite è ottenuto in tal caso trasformando il montante effettivo accumulato in ciascuna forma di previdenza complementare con il valore dei coefficienti di trasformazione vigenti al momento del pensionamento.I fondi pensione, in ottica di trasparenza, per potere consentire una scelta consapevole da parte dell'assicurato, contestualmente alla domanda di pensione formulata mediante l'opzione, devono mettere a disposizione la proiezione certificata attestante l'effettivo valore della rendita mensile secondo gli schemi di erogazione adottati dalla singola forma. Sarà uno specifico decreto interministeriale lavoro/economia a individuare i criteri di computo e le modalità di richiesta e di certificazione della proiezione della rendita.
Il pacchetto previdenziale in legge di bilancio prevede poi la proroga per un ulteriore anno delle modalità di pensione anticipata denominate opzione donna e Ape sociale. Per quel che riguarda opzione donna potranno accedervi le lavoratrici che entro il 31 dicembre 2024 abbiano maturato un'anzianità contributiva pari o superiore a 35 anni e un'età anagrafica di almeno 61 anni fermi restando gli altri requisiti previsti. Il requisito di 61 anni è ridotto di un anno per ciascun figlio, nel limite massimo di due anni. Al momento della presentazione della domanda la lavoratrice deve infatti trovarsi in una delle seguenti condizioni: svolgere assistenza da almeno sei mesi al coniuge o a un parente con handicap; soffrire una riduzione della capacità lavorativa superiore o uguale al 74%; essere lavoratrice licenziata o dipendente da imprese per le quali è attivo un tavolo di confronto per la gestione della crisi aziendale. Le lavoratrici licenziate o dipendenti da imprese in crisi, possono accedere con 59 anni e 35 anni di contributi entro il 31 dicembre 2024, a prescindere dal numero di figli. Va ricordato che si prevede una finestra mobile di 12 mesi per le lavoratrici dipendenti e 18 mesi per le lavoratrici autonome. Il calcolo della pensione avviene integralmente con il metodo di contributivo.
Si prevede poi di applicare fino al 31 dicembre 2025 le disposizioni in materia di Ape sociale in favore dei soggetti che si trovino al compimento dei 63 anni e cinque mesi in una delle condizioni previste (disoccupazione, assistenza a familiare con disabilità grave, riduzione della capacità lavorativa per invalidità grave, dipendenti per lavori usuranti). Va ricordato come il beneficio dell'anticipo pensionistico non è cumulabile con i redditi di lavoro dipendente o autonomo, nel limite di 5 mila euro lordi annui. Si conferma ancora per il 2025 sia la pensione anticipata flessibile di Quota 103 con 62 anni di età e 41 anni di contributi e ricalcolo contributivo della pensione, sia l'incentivo al posticipo del pensionamento che diviene ora esentasse. (riproduzione riservata)