Con il nuovo codice degli appalti sarà più semplice la partecipazione dei fondi infrastrutturali alla realizzazione di progetti in partenariato pubblico-privato. «Gli investitori istituzionali potranno presentare loro stessi una proposta di finanza di progetto, da soli, senza la necessità di aggregarsi da subito con altri operatori del mercato. Soltanto quando la proposta sarà dichiarata di pubblico interesse, in vista della successiva gara, dovranno cercare dei partner per realizzare le opere e gestire i servizi», spiegano a MF-Milano Finanza gli avvocati Giorgia Romitelli e Francesco Ferrari, entrambi partner di Dla Piper.
Si tratta di una novità che recepisce un'esigenza del mercato e che potrà avere effetti positivi nell'attrarre nuovi capitali, anche stranieri, in Italia nel settore delle infrastrutture. Al momento di lanciare la gara i fondi «potranno alternativamente o scegliere di aggregarsi con altri operatori oppure potranno decidere di subappaltare anche integralmente lavori e servizi oggetto della concessione, purché indichino i nomi dei subappaltatori al momento della presentazione dell'offerta».
Per incentivare la partecipazione degli investitori istituzionali alle operazioni in finanza di progetto «si introduce una deroga quindi a uno dei principi cardine del subappalto anche nel nuovo codice», ricorda Romitelli, «per cui non può essere esternalizzata la prevalente esecuzione delle prestazioni oggetto di un contratto».
Altra novità di spicco è la possibilità che il contributo pubblico superi il tetto del 49% del costo dell'investimento complessivo nei contratti di Partenariato pubblico-privato (Ppp). La bussola sarà garantire comunque il rischio operativo. Di fatto «non esistono più soglie alla fine della qualificazione del contratto come Ppp a patto che non sia garantito un ricavo minimo pari o superiore agli investimenti effettuati e ai costi da sostenere per l'esecuzione del contratto», sottolineano Romitelli e Ferrari.
Rimangono le soglie indicate nelle decisioni Eurostat ma soltanto ai fini dei benefici contabili delle operazioni di partenariato. «È chiaro, comunque, che nessuna amministrazione farà un contratto a rischio di essere on balance sheet», spiegano ancora gli avvocati. La norma estende quindi a tutti i contratti di Ppp quanto stabilito da una recente delibera dell'Autorità anticorruzione, che escludeva i fondi in arrivo dal Next Generation Eu dal vincolo del 49% imposto per i contratti di partenariato pubblico-privato. L'Anac presieduta da Giuseppe Busia aveva chiarito che «se non incidono sulla finanza pubblica nazionale e non risultano a carico della pubblica amministrazione», i finanziamenti a fondo perduto dell'Ue sono esclusi dal calcolo del limite del 49%. (riproduzione riservata)